A differenza di larga parte del territorio italiano, dove l’acquisto o la vendita di un immobile trova i suoi primi – ed unici – riferimenti tecnico-giuridici presso il Comune di ubicazione del bene (con il suo archivio edile-urbanistico) e il relativo ufficio del Catasto locale (oggi chiamato “Agenzia del Territorio”), per la città di Trieste, così come per diverse altre realtà che hanno vissuto entro i confini dell’Impero Austro-Ungarico (Trento, Bolzano, Gorizia, ma anche territori ad oggi oltreconfine, come la vicina Capodistria), insiste, anzi predomina, un terzo ordinamento indispensabile, ossia il Tavolare.
Si tratta di un’eredità d’impronta germanica con delle caratteristiche specifiche di natura sostanziale e vincolante per qualsiasi atto di compravendita promosso nelle nostre zone di attività. Senza voler eccedere in dettagli e particolarismi rispetto alle differenze che intercorrono tra il regime di Catasto italiano – diciamo quindi ordinario – e quello Tavolare di origine austriaca (storia, evoluzioni, modalità di conservazione, ecc.) l’aspetto cruciale di quest’ultimo riguarda essenzialmente il diverso rilievo giuridico delle sue risultanze. Si pensi solamente al fatto che il Tavolare, in forza delle sue peculiarità di diritto speciale prevale sulla Legge Civile comune, laddove con questa risulti incompatibile.
Il Tavolare si dimostra chiaramente vincolante nella sua natura poiché la trascrizione di una proprietà in tale ufficio (a differenza del Catasto) ha efficacia costitutiva, oltre che probatoria, e ciò per qualsiasi trasferimento immobiliare. In parole povere, laddove non vi sia il nome di una persona opportunamente trascritto sui registri del Tavolare, significa che quest’ultima non è legalmente proprietaria del bene e non può rivendicarlo.
Alla fine della Prima Guerra Mondiale, con la sovrapposizione dei due sistemi di censimento catastale (quello italiano e quello ex austriaco) il legislatore, con lo scopo di mantenere entrambi i regimi di gestione dei beni immobili, si è dovuto ingegnare per approntare quegli strumenti correttivi utili ad allineare e armonizzare due sistemi nati da territori, culture e politiche molto differenti. Da qui la necessità della cosiddetta corrispondenza, ossia l’insieme di operazioni che si rendono obbligatorie affinché un immobile già censito presso l’ufficio del Catasto goda di un opportuno corrispettivo Tavolare in termini di individuazione tecnico-giuridica. In mancanza di questa reciprocità tra i due ordinamenti (corrispondenza, appunto) non può esservi la registrazione di un atto di compravendita, con tutte le problematiche del caso. Per questo motivo è essenziale dover verificare che il proprio immobile (terreno, appartamento o altro che sia) risulti già provvisto di questa caratteristica di corrispondenza catastale-tavolare PRIMA di una qualsiasi intenzione di vendita onde evitare spiacevoli imprevisti con strascichi, costi e lungaggini burocratiche dell’ultimo momento.
A cura del Geom. Massimiliano Ribaric
Esta debe ser la mejor colección de blogs sitio web que he encontrado a cabo. Gaynor Sergio Fortunato